Codice civile
Art. 2394 c.c. — Responsabilità verso i creditori sociali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I creditori lamentano una insufficienza patrimoniale causata da violazione dei doveri di conservazione.
L’azione richiede patrimonio insufficiente e danno causalmente legato alla condotta; rinuncia sociale e transazione hanno gli effetti previsti.
Insufficienza, insolvenza e perdita del capitale non coincidono necessariamente. La sola mancata soddisfazione di un credito non dimostra tutti i presupposti.
Esempio pratico
Gli amministratori disperdono attività e lasciano patrimonio insufficiente: il creditore prova condotta, nesso e deficit della garanzia.
Giurisprudenza
Insufficienza e percepibilità
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22002, 2025, Rv. 675471-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La massima collega il danno alla riduzione della garanzia patrimoniale e la decorrenza quinquennale alla oggettiva percepibilità dell’insufficienza, non alla conoscenza effettiva del creditore.
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