Codice civile
Art. 2396-duodecies c.c. — Compensi dei componenti del comitato esecutivo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale
Testo dell'articolo
I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del collegio sindacale, o dall'assemblea.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Si remunerano i componenti del comitato esecutivo. L’attribuzione economica per la funzione nel comitato richiede una decisione assunta dal soggetto competente secondo le forme stabilite.
La regola specifica richiede determinazione alla nomina con parere del collegio oppure decisione assembleare. Si identifica il compenso pertinente e si verifica il parere richiesto o la determinazione assembleare, evitando sovrapposizioni con remunerazioni di altre funzioni.
Non confondere il compenso del comitato col corrispettivo di altri incarichi. Regole comuni e statuto vanno coordinati. Il parere non equivale sempre al potere di fissare l’importo. La previsione del compenso non neutralizza gli obblighi di correttezza e gestione dei conflitti.
Esempio pratico
Alla nomina del comitato si acquisisce il parere del collegio e si stabilisce il compenso.
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.