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Codice civile

Art. 2408 c.c. — Denunzia al collegio sindacale (articolo abrogato) 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato espresso.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il numero identificava la denuncia del socio al collegio sindacale. La riforma conserva la funzione della segnalazione in una nuova sede normativa comune, da distinguere dalla vigenza dell’articolo storico.

L’articolo è abrogato dalla riforma del 2026; la denuncia è ora disciplinata nelle disposizioni comuni del 2396-ter. Per la denuncia attuale si identificano socio, soglia e organo competente applicando il nuovo testo e i relativi obblighi di indagine.

La scheda conserva il riferimento storico. Soglie, organo destinatario e procedura attuali si ricavano dalla norma comune, non dal vecchio testo. Un precedente sul vecchio numero non prova che restino identici tutti gli adempimenti. Il rapporto fra vecchia e nuova disciplina deve essere verificato per la questione concreta.

Esempio pratico

Un socio cita un modulo basato sul vecchio 2408: la società verifica la denuncia con il 2396-ter vigente.

Note

Testo storico conservato nella fonte anteriore; avviso attuale distinto dalla disciplina operativa.

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