Codice civile
Art. 2447-sexies c.c. — Libri obbligatori e altre scritture contabili
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo dell'articolo
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il patrimonio destinato svolge operazioni e può emettere strumenti di partecipazione. La contabilità separata rende distinguibili operazioni e risultati dello specifico affare dal resto dell’attività e dai relativi debiti.
Gli amministratori tengono libri e scritture separate per l’affare e il libro degli strumenti con caratteristiche, titolari e vincoli. Si registrano apporti, spese e ricavi pertinenti e, per gli strumenti emessi, dati dei titolari e modifiche dei vincoli richiesti.
Separazione contabile non sostituisce la costituzione del patrimonio. Dati e rendiconti devono consentire di ricostruire i rapporti dell’affare. Il libro degli strumenti non sostituisce i rendiconti o la pubblicità del patrimonio. La separazione deve essere effettiva e coerente con il titolo costitutivo.
Esempio pratico
La SPA contabilizza separatamente costi e ricavi del progetto e registra gli strumenti di partecipazione emessi.