Codice civile
Art. 2489 c.c. — Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Testo dell'articolo
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della societa'.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalita' e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita' degli amministratori.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Salvo diversa disposizione statutaria o deliberazione di nomina, i liquidatori compiono tutti gli atti utili alla liquidazione.
Devono adempiere con professionalità e diligenza richieste dall’incarico. La loro responsabilità segue, per rinvio, le regole degli amministratori, da adattare alle funzioni liquidatorie.
L’utilità si valuta rispetto alla liquidazione e non a una libertà di avviare nuova attività rischiosa. I limiti della nomina, il pagamento dei creditori e la prudenza nei riparti restano vincolanti; la discrezionalità non cancella la responsabilità per violazioni o danni.
Esempio pratico
Il liquidatore sceglie una vendita unitaria dei beni motivando il miglior realizzo e verificando che l’operazione consenta di pagare i creditori.
Giurisprudenza
Liquidatore e istanza concorsuale
Corte di cassazione, n. 24123, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il liquidatore può chiedere l’apertura della procedura concorsuale propria quando l’atto è utile alla liquidazione; le dimissioni richiedono il vaglio della permanenza dei poteri fino alla sostituzione.
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Note
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