Codice civile
Art. 2500-quater c.c. — Assegnazione di azioni o quote
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione I - Della trasformazione
Testo dell'articolo
Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equita'.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nella trasformazione di società di persone in società di capitali ciascun socio riceve azioni o quote in proporzione alla partecipazione precedente.
Il socio d’opera ottiene una partecipazione secondo l’atto costitutivo o l’accordo dei soci e, in mancanza, secondo la determinazione equitativa del giudice. Le partecipazioni degli altri si riducono proporzionalmente nei limiti previsti.
Non è consentito attribuire il nuovo capitale ignorando la posizione economica originaria. Il diritto all’assegnazione è distinto dalla stima del patrimonio complessivo e dalle condizioni di recesso dei dissenzienti.
Esempio pratico
Il socio d’opera della SNC riceve quote della nuova SRL: in assenza di accordo la misura non viene fissata arbitrariamente dalla maggioranza.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.