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Codice civile

Art. 2538 c.c. — Assemblea 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo puo' prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu' del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nell’assemblea cooperativa il voto ordinario è personale: ogni socio cooperatore ha un voto indipendentemente dal capitale. Serve l’iscrizione nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Lo statuto regola quorum e maggioranze calcolati sui voti; può ammettere le deroghe previste per persone giuridiche e integrazione di imprese, rispettandone i limiti. Sono possibili voto per corrispondenza o telecomunicazione nelle condizioni indicate.

Il capitale maggiore non attribuisce automaticamente più voti. Con proposte diverse da quelle inviate, i voti per corrispondenza non contano per la costituzione; restano i tetti dei finanziatori e delle categorie con voto plurimo.

Esempio pratico

Un socio possiede una quota dieci volte maggiore di un altro: entrambi hanno ordinariamente un voto, se iscritti da almeno novanta giorni.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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