Codice civile
Art. 2554 c.c. — Partecipazione agli utili e alle perdite
Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cointeressenza può prevedere utili senza perdite oppure utili e perdite senza un determinato apporto. La norma estende a queste figure le regole sui rapporti con i terzi, sulla gestione e sul rendiconto.
La qualificazione richiede di esaminare prestazioni e rischio economico effettivamente pattuiti. Per gli utili attribuiti ai lavoratori resta la disciplina dell’art. 2102, senza trasformare necessariamente il rapporto di lavoro in un contratto associativo.
Il rinvio riguarda gli artt. 2551 e 2552: non si importano indiscriminatamente tutte le regole dell’associazione in partecipazione. Un pagamento fisso e indipendente dai risultati può richiedere una qualificazione diversa.
Esempio pratico
Due imprese concordano una partecipazione ai risultati senza apporto specifico: verificano il contenuto dell’accordo e il diritto al rendiconto secondo il rinvio legale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.