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Art. 2561 c.c. — Usufrutto dell'azienda 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.

La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto e' regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’usufruttuario gestisce l’azienda sotto la ditta che la identifica e deve conservarne destinazione ed efficienza. La conservazione riguarda l’organizzazione produttiva, gli impianti e le normali scorte.

Serve una gestione coerente con il complesso ricevuto. Alla fine si confrontano le consistenze iniziali e finali, regolando in denaro la differenza secondo i valori correnti al termine dell’usufrutto.

Il confronto non impone l’identità fisica di ogni bene originario. Inadempimento e cessazione arbitraria possono attivare i rimedi richiamati dell’art. 1015; eventuali clausole contrattuali richiedono lettura complessiva.

Esempio pratico

L’usufruttuario sostituisce attrezzature usurate mantenendo l’efficienza: alla restituzione si confrontano gli inventari e si determina il conguaglio ai valori finali.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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