Codice civile
Art. 2575 c.c. — Oggetto del diritto
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il diritto d’autore tutela l’espressione creativa delle opere nei settori indicati, qualunque sia il mezzo utilizzato. La protezione non si identifica con la proprietà esclusiva di una semplice idea o metodologia.
Occorre individuare gli elementi espressivi originali e il contributo intellettuale umano. Il testo si coordina con la legge n. 633/1941, modificata nel 2025 anche per le opere realizzate con ausilio dell’intelligenza artificiale.
L’utilizzo di uno strumento tecnico non dimostra né esclude da solo la protezione. Creatività, attribuzione e diritti utilizzati devono essere verificati; non ogni novità commerciale o tecnica costituisce un’opera protetta.
Esempio pratico
Due autori usano l’idea di raccontare una fiaba con carte illustrate: si confrontano testi e immagini concretamente creati, senza riconoscere un monopolio sull’idea del metodo.
Giurisprudenza
Espressione creativa e idea narrativa
Corte di cassazione, sez. 1, n. 3393, 2025, Rv. 673951-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La protezione riguarda la concreta espressione originale dell’opera. Una metodologia narrativa, quale l’uso di carte illustrate per raccontare fiabe, non riceve tutela per il solo carattere innovativo del metodo.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.