Codice civile
Art. 2576 c.c. — Acquisto del diritto
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e' costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il diritto d’autore nasce originariamente con la creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale. La protezione non dipende, in via generale, da una registrazione costitutiva.
Occorre provare creazione, attribuzione e requisito creativo quando contestati. Depositi, pubblicazione e documenti possono servire come prova, senza sostituire l’esistenza dell’opera tutelabile.
Creazione e possesso del supporto materiale sono distinti. Per stabilire chi possa sfruttare l’opera occorre considerare anche rapporti di lavoro, contratti e leggi speciali; la semplice disponibilità di un file non attribuisce tutti i diritti.
Esempio pratico
L’autrice conserva bozze e file datati del proprio racconto: possono aiutare a provare la creazione e l’anteriorità, mentre il diritto nasce dall’opera creativa stessa.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.