Codice civile
Art. 2577 c.c. — Contenuto del diritto
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo' rivendicare la paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’autore controlla pubblicazione e utilizzazioni economiche nei limiti di legge. Mantiene inoltre la tutela della paternità e dell’integrità dell’opera anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali.
Occorre identificare l’utilizzazione concreta e i diritti ceduti o autorizzati. Le modifiche rilevano ai sensi dell’articolo quando possano pregiudicare onore o reputazione, oltre al coordinamento con la disciplina speciale.
Acquistare il supporto non significa ottenere ogni diritto di riproduzione o comunicazione. Le eccezioni e la durata seguono la legge speciale; diritti dell’autore e diritti connessi di interpreti o organismi emittenti sono distinti.
Esempio pratico
Un albergo rende accessibili programmi televisivi ai clienti: verifica i diritti di comunicazione al pubblico e i relativi compensi, senza presumere che basti aver comprato gli apparecchi.
Giurisprudenza
Televisione in albergo e comunicazione al pubblico
Corte di cassazione, sez. 1, n. 12841, 2025, Rv. 674533-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La fruizione di trasmissioni da parte dei clienti dell’albergo può costituire comunicazione al pubblico dell’opera. La massima distingue i diritti d’autore dai diritti connessi dell’emittente e non richiede, per i primi, uno specifico ingresso pagato.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.