Codice civile
Art. 2578 c.c. — Progetti di lavori
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’autore di progetti ingegneristici o analoghi che risolvono originalmente problemi tecnici ha diritto alla riproduzione dei piani e a un equo compenso per l’esecuzione lucrativa senza consenso. La tutela riguarda la soluzione progettuale qualificata.
Devono essere dimostrati originalità tecnica, attribuzione del progetto e utilizzo per l’esecuzione a scopo di lucro. Il progetto non è protetto sotto questo profilo per il solo fatto di essere elaborato da un professionista.
Compenso professionale dell’incarico ed equo compenso per l’utilizzazione non autorizzata hanno presupposti diversi. Le regole sui progetti si coordinano con eventuali opere creative e diritti industriali, senza attribuire esclusiva a soluzioni comuni.
Esempio pratico
Un’impresa realizza per lucro una soluzione tecnica originale contenuta nel progetto altrui senza consenso: si verificano gli elementi del diritto all’equo compenso.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Pubblicazione ministeriale confrontata con indice Normattiva corrente: versione 1 immutata.