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Art. 2579 c.c. — Interpreti ed esecutori 

Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalita' fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Interpreti ed esecutori hanno diritti sulla diffusione e riproduzione delle proprie prestazioni, anche quando l’opera interpretata è in pubblico dominio. La loro prestazione costituisce un oggetto di tutela distinto dall’opera.

Compensi, modalità e limiti sono regolati dalle leggi speciali. Resta il diritto di opporsi alle utilizzazioni della prestazione che possano pregiudicare onore o reputazione.

Il pagamento per l’esibizione non esaurisce necessariamente tutti i diritti sulla registrazione e diffusione. Il testo storico sui mezzi di trasmissione richiede coordinamento con la normativa attuale dei diritti connessi.

Esempio pratico

Un attore interpreta un testo in pubblico dominio: chi registra e diffonde lo spettacolo verifica comunque i diritti dell’interprete, distinti dal diritto sul testo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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