Codice civile
Art. 2579 c.c. — Interpreti ed esecutori
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalita' fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Interpreti ed esecutori hanno diritti sulla diffusione e riproduzione delle proprie prestazioni, anche quando l’opera interpretata è in pubblico dominio. La loro prestazione costituisce un oggetto di tutela distinto dall’opera.
Compensi, modalità e limiti sono regolati dalle leggi speciali. Resta il diritto di opporsi alle utilizzazioni della prestazione che possano pregiudicare onore o reputazione.
Il pagamento per l’esibizione non esaurisce necessariamente tutti i diritti sulla registrazione e diffusione. Il testo storico sui mezzi di trasmissione richiede coordinamento con la normativa attuale dei diritti connessi.
Esempio pratico
Un attore interpreta un testo in pubblico dominio: chi registra e diffonde lo spettacolo verifica comunque i diritti dell’interprete, distinti dal diritto sul testo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.