Codice civile
Art. 2580 c.c. — Soggetti del diritto
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo I - Del diritto d’autore
Testo dell'articolo
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il diritto d’autore spetta all’autore e ai suoi aventi causa entro i limiti della normativa speciale. Occorre distinguere la titolarità originaria dalla successiva acquisizione di singoli diritti.
Si verificano creazione e titoli di trasmissione, inclusi contratti e successioni pertinenti. La disposizione vigente conserva il primo comma e reca l’avviso di abrogazione del secondo nel 1975.
Il comma abrogato non può fondare oggi una speciale regola di capacità a diciotto anni. La capacità e i rapporti riguardanti l’utilizzazione si valutano secondo la disciplina vigente, senza dedurli da trascrizioni storiche.
Esempio pratico
Un editore afferma di possedere i diritti sul libro: deve individuare il titolo acquisitivo e il suo ambito, mentre la paternità dell’opera resta distinta.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Abrogazione del solo secondo comma; primo comma operativo. La trascrizione WIPO 2017 che presenta l’intero articolo come abrogato non è usata per questa scheda: prevale il riscontro Gazzetta.