Codice civile
Art. 2654 c.c. — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Alla trascrizione della domanda o dell’atto si aggiunge l’annotazione presso la formalità precedente alla quale la contestazione si riferisce. L’annotazione collega il nuovo evento alla storia pubblicitaria del titolo.
Il collegamento è richiesto quando esiste un atto già trascritto o iscritto e la domanda rientra negli articoli 2652 o 2653. Vanno indicati con precisione la formalità precedente e il titolo della nuova pubblicità.
Trascrizione e annotazione hanno funzioni distinte: l’una non viene automaticamente sostituita dall’altra. Gli effetti verso terzi discendono dalla disposizione che disciplina la domanda, mentre questa norma prescrive il raccordo fra le registrazioni.
Esempio pratico
Paolo impugna una vendita immobiliare già trascritta: oltre a trascrivere la domanda, ne richiede l’annotazione a margine della vendita contestata.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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