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Codice civile

Art. 2654 c.c. — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Alla trascrizione della domanda o dell’atto si aggiunge l’annotazione presso la formalità precedente alla quale la contestazione si riferisce. L’annotazione collega il nuovo evento alla storia pubblicitaria del titolo.

Il collegamento è richiesto quando esiste un atto già trascritto o iscritto e la domanda rientra negli articoli 2652 o 2653. Vanno indicati con precisione la formalità precedente e il titolo della nuova pubblicità.

Trascrizione e annotazione hanno funzioni distinte: l’una non viene automaticamente sostituita dall’altra. Gli effetti verso terzi discendono dalla disposizione che disciplina la domanda, mentre questa norma prescrive il raccordo fra le registrazioni.

Esempio pratico

Paolo impugna una vendita immobiliare già trascritta: oltre a trascrivere la domanda, ne richiede l’annotazione a margine della vendita contestata.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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