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Codice civile

Art. 2675 c.c. — Articolo 2675 (non più previsto) 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’articolo è abrogato dalla legge n. 22/1983. La sua scheda rimane nel percorso numerico per documentare lo stato della disposizione e impedire che il numero mancante sia scambiato per un’omissione editoriale.

Per una vicenda storica occorre acquisire il testo vigente al momento dei fatti e la disciplina intertemporale. L’avviso di abrogazione non contiene il precedente precetto e non consente di ricostruirlo in modo affidabile.

La disposizione non costituisce oggi una base autonoma per obblighi o responsabilità del conservatore. La scheda distingue questo stato dalle regole tuttora vigenti degli articoli vicini, senza trasferire automaticamente su di essi il contenuto abrogato.

Esempio pratico

Un atto del 1980 richiama l’art. 2675: l’interprete ricerca la versione storica pertinente, anziché applicare come vigente un precetto non presente nel testo attuale.

Note

Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.

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