Codice civile
Art. 2676 c.c. — Diversita' tra registri, copie e certificati
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori
Testo dell'articolo
Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Se il certificato o la copia divergono dal registro, prevale il contenuto del registro. Il documento derivato non può cambiare la formalità dalla quale dovrebbe riprodurre le informazioni.
Occorre accertare una vera difformità e confrontare dati riferiti alla medesima formalità e al medesimo momento. Un aggiornamento successivo non è necessariamente un errore del certificato precedente.
La prevalenza del registro riguarda il contrasto documentale, non sana un titolo invalido e non esclude eventuali responsabilità per copie o certificazioni erronee. Le condizioni di un risarcimento vanno dimostrate separatamente.
Esempio pratico
Un certificato omette un’iscrizione che il registro contiene: per ricostruire i gravami si considera l’iscrizione registrata, verificando separatamente l’errore del documento rilasciato.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.