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Art. 2676 c.c. — Diversita' tra registri, copie e certificati 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se il certificato o la copia divergono dal registro, prevale il contenuto del registro. Il documento derivato non può cambiare la formalità dalla quale dovrebbe riprodurre le informazioni.

Occorre accertare una vera difformità e confrontare dati riferiti alla medesima formalità e al medesimo momento. Un aggiornamento successivo non è necessariamente un errore del certificato precedente.

La prevalenza del registro riguarda il contrasto documentale, non sana un titolo invalido e non esclude eventuali responsabilità per copie o certificazioni erronee. Le condizioni di un risarcimento vanno dimostrate separatamente.

Esempio pratico

Un certificato omette un’iscrizione che il registro contiene: per ricostruire i gravami si considera l’iscrizione registrata, verificando separatamente l’errore del documento rilasciato.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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