Codice civile
Art. 2677 c.c. — Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori
Testo dell'articolo
Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La ricezione delle domande di trascrizione e iscrizione è vincolata alle ore di apertura previste dalla legge. La regola organizza l’accesso al servizio e la regolare sequenza delle presentazioni.
Va verificato il regime applicabile all’ufficio e al canale di presentazione. Per gli adempimenti informatici contano le disposizioni speciali sul servizio, senza ricavare dal testo cartaceo un orario operativo non verificato.
La norma non decide da sola quando un invio telematico si consideri accettato o quale priorità gli spetti. Questi effetti richiedono il raccordo con la disciplina di ricezione e con il registro generale d’ordine.
Esempio pratico
Un professionista controlla le modalità del servizio utilizzato prima di presentare una formalità, verificando poi la ricevuta e l’effettivo ordine di accettazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Formulazione documentale storica conservata; adempimenti informatici da coordinare con le leggi speciali, senza inventare procedure.