Codice civile
Art. 2682 c.c. — Articolo 2682 (non più previsto)
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’articolo è abrogato dalla legge n. 22/1983. La conservazione della scheda rende visibile l’interruzione normativa senza cancellare il posto della disposizione nel codice e nell’archivio.
Per fatti anteriori all’abrogazione occorre esaminare la versione storica pertinente e le regole intertemporali. Il solo avviso attuale non riproduce il precetto precedente né dimostra che possa ancora governare il rapporto.
Non si attribuiscono alla disposizione abrogata poteri o obblighi attuali. La ricerca di una responsabilità o di un adempimento deve partire dalle fonti vigenti e dalla data della vicenda, mantenendo distinta la ricostruzione storica.
Esempio pratico
Un documento del 1981 cita l’art. 2682: la citazione viene conservata come dato storico e verificata sulla versione dell’epoca prima di usarla nel ragionamento giuridico.
Note
Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.