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Codice civile

Art. 2683 c.c. — Beni per i quali e' disposta la pubblicita' 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La trascrizione dei mobili registrati riguarda navi e galleggianti, aeromobili e autoveicoli iscritti nei registri indicati. Il codice coordina questa pubblicità con le ulteriori forme richieste dalle leggi di settore.

Occorre identificare categoria del bene, registro e atto da pubblicizzare. Le regole degli articoli successivi operano insieme alla disciplina della navigazione o alla legislazione automobilistica pertinente.

La presenza nel registro non è una garanzia universale del titolo e, per gli autoveicoli, non rende costitutiva la trascrizione del trasferimento consensuale. Le conseguenze probatorie e amministrative richiedono un controllo distinto.

Esempio pratico

Chi acquista un’autovettura cura la pubblicità al PRA, distinguendo il trasferimento contrattuale dalle formalità amministrative e dai conflitti fra più aventi causa.

Giurisprudenza

  • PRA e prova della proprietà nell’opposizione del terzo

    Corte di cassazione, n. 15569, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’iscrizione al PRA ha funzione dichiarativa e non produce da sola il trasferimento della proprietà. Nel particolare contesto dell’opposizione del terzo sui beni presso il debitore non basta, da sola, a superare i limiti probatori dell’art. 621 c.p.c.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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