Codice civile
Art. 2683 c.c. — Beni per i quali e' disposta la pubblicita'
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La trascrizione dei mobili registrati riguarda navi e galleggianti, aeromobili e autoveicoli iscritti nei registri indicati. Il codice coordina questa pubblicità con le ulteriori forme richieste dalle leggi di settore.
Occorre identificare categoria del bene, registro e atto da pubblicizzare. Le regole degli articoli successivi operano insieme alla disciplina della navigazione o alla legislazione automobilistica pertinente.
La presenza nel registro non è una garanzia universale del titolo e, per gli autoveicoli, non rende costitutiva la trascrizione del trasferimento consensuale. Le conseguenze probatorie e amministrative richiedono un controllo distinto.
Esempio pratico
Chi acquista un’autovettura cura la pubblicità al PRA, distinguendo il trasferimento contrattuale dalle formalità amministrative e dai conflitti fra più aventi causa.
Giurisprudenza
PRA e prova della proprietà nell’opposizione del terzo
Corte di cassazione, n. 15569, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’iscrizione al PRA ha funzione dichiarativa e non produce da sola il trasferimento della proprietà. Nel particolare contesto dell’opposizione del terzo sui beni presso il debitore non basta, da sola, a superare i limiti probatori dell’art. 621 c.p.c.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.