Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2685 c.c. — Altri atti soggetti a trascrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Divisioni, vincoli familiari e acquisti successori che riguardano mobili registrati devono essere pubblicizzati secondo il rinvio agli articoli immobiliari indicati. La norma attribuisce alla trascrizione gli effetti previsti per gli immobili.

Occorre un acquisto o una liberazione dei diritti di proprietà, usufrutto o uso richiamati dall’art. 2684. Il rinvio comprende accettazione di eredità e acquisto del legato, con titoli e presupposti propri.

Il richiamo agli effetti immobiliari non elimina le modalità speciali del registro né fa dell’adempimento fiscale una trascrizione successoria. I vincoli familiari vanno coordinati anche con le altre pubblicità che la legge richiede.

Esempio pratico

Un erede acquisisce un’autovettura compresa nell’eredità: cura la pubblicità successoria presso il registro competente, usando un titolo idoneo e non la sola denuncia fiscale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati