Codice civile
Art. 2687 c.c. — Cessione dei beni ai creditori
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cessione di mobili registrati ai creditori per liquidarli e ripartire il ricavato deve essere trascritta con gli effetti richiamati dall’art. 2649. La formalità rende opponibile la destinazione liquidatoria nei limiti di legge.
Occorre una vera cessione dei beni ai creditori e l’individuazione dei beni e dei beneficiari. La disciplina contrattuale della liquidazione si coordina con quella pubblicitaria e con i diritti dei creditori estranei.
Non si tratta automaticamente di trasferimento della proprietà ai creditori e la trascrizione non elimina indiscriminatamente ogni pretesa anteriore. Vanno verificati natura del contratto e ordine delle formalità.
Esempio pratico
Un debitore include una nave nella cessione ai creditori: trascrive il contratto per rendere pubblica la liquidazione e valutare la posizione dei creditori che non vi partecipano.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.