Codice civile
Art. 2688 c.c. — Continuita' delle trascrizioni
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La pubblicità dei mobili registrati deve formare una catena continua. Se manca la trascrizione dell’acquisto precedente, le successive trascrizioni e iscrizioni indicate dalla norma non producono effetto.
L’adempimento tardivo del passaggio precedente permette alle formalità successive di operare secondo il rispettivo ordine. Occorre ricostruire l’intera sequenza dei titoli soggetti a trascrizione.
Il recupero della continuità resta subordinato alla regola di priorità dell’art. 2644: non elimina automaticamente i diritti di altri soggetti concorrenti. La norma riguarda la continuità pubblicitaria, non una sanatoria del titolo invalido.
Esempio pratico
Il venditore di un’autovettura non ha trascritto il proprio acquisto: il compratore verifica e regolarizza quel passaggio per rendere efficace la successiva formalità.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.