Codice civile
Art. 2690 c.c. — Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli
Testo dell'articolo
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullita' o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa e' stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le domande relative ai mobili registrati sono trascritte con effetti differenziati. La norma rinvia ad alcune domande immobiliari e disciplina direttamente accertamento contrattuale, invalidità, successioni e impugnazioni delle sentenze.
Vanno controllati bene, tipo di domanda, anteriorità delle formalità e requisiti dei terzi. I termini di tre anni operano con decorrenze diverse; il numero 6-bis riguarda la revocazione ex art. 391-quater c.p.c.
Dopo la legge n. 182/2025 la riduzione delle donazioni passa attraverso il numero 1, mentre il numero 5 riguarda le disposizioni testamentarie. Per successioni anteriori occorre verificare gli adempimenti che conservano il regime precedente nella finestra transitoria semestrale.
Esempio pratico
Un legittimario impugna una disposizione testamentaria relativa a una nave: verifica data della successione, trascrizione della domanda e precedente acquisto oneroso del terzo, senza applicare meccanicamente il termine a una donazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Legge n. 182/2025, art. 44: nuovo testo vigente dal 18 dicembre 2025. Per successioni anteriori, verificare domanda di riduzione notificata e trascritta oppure opposizione notificata e trascritta entro il semestre, nonché gli atti già conservati dalla disciplina transitoria; in difetto il nuovo regime si estende dopo il semestre.
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- Art. 2692Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
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