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Art. 2726 c.c. — Prova del pagamento e della remissione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo III - Della prova testimoniale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I limiti della testimonianza sui contratti valgono anche per pagamento e remissione del debito. La norma evita che l’estinzione dell’obbligazione sia provata ignorando le cautele previste per il rapporto contrattuale.

Occorre individuare quale limite o eccezione sia applicabile alla concreta pretesa. Quietanze, annotazioni del creditore e confessioni hanno discipline proprie da coordinare con quella testimoniale.

L’estensione non significa che ogni pagamento debba essere formalizzato per essere valido. Distingue l’effetto estintivo sostanziale dalla possibilità di dimostrarlo nel processo, dove possono rilevare anche mezzi documentali ammessi.

Esempio pratico

L’acquirente sostiene di aver pagato in contanti un saldo contestato: controlla i limiti e le eccezioni della prova testimoniale, oltre alle eventuali ricevute.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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