Codice civile
Art. 2718 c.c. — Valore probatorio di copie parziali
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VI
Testo dell'articolo
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La copia parziale qualificata prova soltanto il tratto dell’originale che riproduce letteralmente. L’estratto non autorizza a considerare provate anche le parti omesse o a ricostruirne automaticamente il contenuto.
Deve essere rilasciato nella forma prescritta da un pubblico ufficiale depositario debitamente autorizzato. Occorre verificare l’esatta porzione riprodotta e il rapporto con il documento complessivo.
Il contesto omesso può essere decisivo per interpretare la dichiarazione. Un estratto probatoriamente valido non garantisce che la lettura proposta dalla parte sia completa o corretta.
Esempio pratico
La parte produce un estratto autentico di un verbale: la copia prova quel passaggio, mentre l’altra parte chiede il documento completo per verificare la clausola successiva.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.