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Art. 2720 c.c. — Efficacia probatoria 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione VII

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’atto di ricognizione o rinnovazione prova le dichiarazioni contenute nel documento originario, salvo che quest’ultimo dimostri un errore della nuova rappresentazione. Il confronto con la fonte originaria evita che una ricostruzione inesatta prevalga definitivamente.

Occorre un documento che riproduca o riconosca le dichiarazioni del titolo originario. Chi denuncia l’errore deve dimostrarlo producendo quest’ultimo nei termini previsti dalla norma.

La ricognizione documentale non coincide necessariamente con novazione, rinuncia alla prescrizione o promessa di pagamento. L’effetto probatorio non può sanare senza altra base la nullità del rapporto originario.

Esempio pratico

Le parti rinnovano per iscritto il contenuto di un precedente documento: una di esse produce l’originale per mostrare che la nuova ricognizione ha riportato una somma sbagliata.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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