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Art. 2732 c.c. — Revoca della confessione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo V - Della confessione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La confessione non puo' essere revocata se non si prova che e' stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La confessione può essere revocata soltanto dimostrando errore di fatto o violenza che l’abbiano determinata. Il semplice ripensamento o il successivo danno processuale non bastano.

L’errore deve riguardare il fatto confessato e avere inciso sulla dichiarazione; la violenza richiede un collegamento causale con l’ammissione. Chi invoca la revoca deve provarne i presupposti.

Non si può trasformare un errore di valutazione giuridica in errore di fatto senza verificarne il contenuto. Prima della revoca va anche accertato che la dichiarazione fosse realmente confessoria e non una mera manifestazione d’intenti.

Esempio pratico

Una parte ammette di non aver ricevuto un pagamento, poi dimostra un errore sulla riconducibilità del bonifico già accreditato: chiede la revoca indicando fatto e causa dell’errore.

Giurisprudenza

  • Dichiarazione del coniuge e revoca

    Corte di cassazione, n. 20332, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La dichiarazione del coniuge non acquirente deve descrivere fatti per essere confessoria; una manifestazione d’intenti non ha necessariamente lo stesso effetto. La revoca di una confessione effettiva richiede errore di fatto o violenza.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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