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Art. 2733 c.c. — Confessione giudiziale 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo V - Della confessione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

E' giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purche' non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzata dal giudice.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La confessione resa in giudizio forma piena prova contro il suo autore per fatti relativi a diritti disponibili. Il giudice è vincolato nel perimetro della dichiarazione che possiede tutti i requisiti legali.

Occorre verificare riferibilità alla parte, contenuto fattuale e capacità. Le regole processuali stabiliscono come la confessione sia resa spontaneamente o attraverso interrogatorio formale.

Nei diritti indisponibili non opera la medesima prova legale; nel litisconsorzio necessario la confessione di alcuni soltanto è liberamente valutata. Il silenzio o la mancata risposta all’interrogatorio non sono automaticamente una confessione effettivamente resa.

Esempio pratico

In una causa sul prestito il debitore ammette in giudizio la ricezione della somma: il fatto sfavorevole può vincolarlo, nei limiti del diritto disponibile e della dichiarazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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