Codice civile
Art. 2733 c.c. — Confessione giudiziale
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo V - Della confessione
Testo dell'articolo
E' giudiziale la confessione resa in giudizio.
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purche' non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzata dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La confessione resa in giudizio forma piena prova contro il suo autore per fatti relativi a diritti disponibili. Il giudice è vincolato nel perimetro della dichiarazione che possiede tutti i requisiti legali.
Occorre verificare riferibilità alla parte, contenuto fattuale e capacità. Le regole processuali stabiliscono come la confessione sia resa spontaneamente o attraverso interrogatorio formale.
Nei diritti indisponibili non opera la medesima prova legale; nel litisconsorzio necessario la confessione di alcuni soltanto è liberamente valutata. Il silenzio o la mancata risposta all’interrogatorio non sono automaticamente una confessione effettivamente resa.
Esempio pratico
In una causa sul prestito il debitore ammette in giudizio la ricezione della somma: il fatto sfavorevole può vincolarlo, nei limiti del diritto disponibile e della dichiarazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.