Codice civile
Art. 2775 c.c. — Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione III - Dei privilegi sugli immobili
Testo dell'articolo
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento e' subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I contributi per opere di bonifica o miglioramento fondiario hanno privilegio sugli immobili beneficiati dalle opere. Il vantaggio del fondo e il titolo del contributo spiegano perché il credito sia garantito proprio da quel bene.
Occorre un contributo riconducibile all’art. 864 e un beneficio riferibile all’immobile. Per le opere di miglioramento la costituzione del privilegio deve rispettare le leggi speciali, oltre alla prova del credito.
La presenza dell’immobile in un’area amministrativa non sostituisce automaticamente i requisiti del contributo; il privilegio non copre indistintamente ogni richiesta del consorzio. Grado e conflitti con altre garanzie seguono gli artt. 2780, 2748 e le disposizioni pertinenti.
Esempio pratico
Un consorzio domanda un contributo per un’opera che migliora il drenaggio di un fondo: documenta titolo e beneficio di quel fondo e verifica le formalità speciali, prima di far valere la prelazione sul suo prezzo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.