Codice civile
Art. 2786 c.c. — Costituzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili
Testo dell'articolo
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il pegno ordinario di mobili si costituisce mediante consegna al creditore o del documento che ne assicura l’esclusiva disponibilità. È possibile affidare il bene a un terzo scelto dalle parti o istituire una custodia comune che impedisca al costituente di disporne da solo.
Conta l’effettivo controllo sul bene: non basta la promessa di consegnarlo. La consegna può realizzarsi anche senza spostamento fisico di un bene produttivo, purché la sua disponibilità materiale sia attribuita a un soggetto diverso dal debitore nelle modalità giuridicamente idonee.
Se il debitore conserva piena e autonoma disponibilità, il normale pegno possessorio non è costituito solo per effetto dell’etichetta contrattuale. Uso autorizzato come detentore, custodia del terzo e modello speciale non possessorio sono situazioni differenti; la prelazione richiede anche l’art. 2787.
Esempio pratico
Un grande impianto rimane nello stabilimento ma è affidato a un custode designato dalle parti con controllo effettivo: si verificano spossessamento e titolo dell’eventuale uso del debitore, senza pretendere il trasporto materiale fuori dallo stabilimento.
Giurisprudenza
Pegno di bene produttivo senza spostamento fisico
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 19505, 2024, Rv. 671684-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Anche un grande bene produttivo può essere oggetto di pegno possessorio senza essere trasportato altrove, se la consegna ne sottrae l’autonoma disponibilità al debitore e la attribuisce a un soggetto diverso, anche un custode designato dalle parti.
Fonte →Custodia del terzo e uso autorizzato del debitore
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 19505, 2024, Rv. 671684-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La consegna del bene produttivo al custode può convivere con un uso del debitore fondato su un titolo negoziale previamente concordato, che gli attribuisca detenzione. Questa modalità resta distinta dal pegno non possessorio, basato sulla pubblicità nel registro speciale.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.