Codice civile
Art. 2785 c.c. — Rinvio a leggi speciali
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le regole generali del codice sul pegno convivono con le leggi speciali sulle sue forme e sugli istituti autorizzati a effettuare prestiti su pegno. Il rinvio evita che la disciplina ordinaria cancelli modelli di garanzia istituiti autonomamente.
Si deve individuare la forma effettiva di garanzia, i soggetti e l’oggetto, verificando quale disposizione speciale regoli costituzione, pubblicità, escussione e restituzione. Le regole codicistiche operano secondo compatibilità e rinvii della disciplina pertinente.
Il rinvio non permette alle parti di inventare liberamente una garanzia opponibile ai terzi né di eludere il divieto di patto commissorio. Il pegno mobiliare non possessorio richiede i propri requisiti e la propria pubblicità, diversi dalla normale consegna.
Esempio pratico
Un’impresa vuole mantenere un macchinario in uso pur vincolandolo: verifica se utilizzare un modello speciale e le sue formalità, invece di considerare sufficiente un documento privato denominato «pegno senza consegna».
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.