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Codice civile

Art. 2785 c.c. — Rinvio a leggi speciali 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le regole generali del codice sul pegno convivono con le leggi speciali sulle sue forme e sugli istituti autorizzati a effettuare prestiti su pegno. Il rinvio evita che la disciplina ordinaria cancelli modelli di garanzia istituiti autonomamente.

Si deve individuare la forma effettiva di garanzia, i soggetti e l’oggetto, verificando quale disposizione speciale regoli costituzione, pubblicità, escussione e restituzione. Le regole codicistiche operano secondo compatibilità e rinvii della disciplina pertinente.

Il rinvio non permette alle parti di inventare liberamente una garanzia opponibile ai terzi né di eludere il divieto di patto commissorio. Il pegno mobiliare non possessorio richiede i propri requisiti e la propria pubblicità, diversi dalla normale consegna.

Esempio pratico

Un’impresa vuole mantenere un macchinario in uso pur vincolandolo: verifica se utilizzare un modello speciale e le sue formalità, invece di considerare sufficiente un documento privato denominato «pegno senza consegna».

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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