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Codice civile

Art. 2787 c.c. — Prelazione del creditore pignoratizio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

La prelazione non si puo' far valere se la cosa data in pegno non e' rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Se pero' il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura puo' essere accertata con ogni mezzo di prova.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore pignoratizio è preferito sul bene ricevuto in pegno se la cosa rimane presso di lui o presso il terzo designato. Per i crediti oltre la soglia testuale occorre inoltre una scrittura con data certa che indichi sufficientemente credito e bene.

La costituzione della garanzia e il diritto di opporla agli altri creditori sono distinti. Il testo conserva «lire cinquemila» senza una conversione editoriale. Per gli enti autorizzati al credito su pegno la data della polizza o scrittura può essere provata con ogni mezzo.

La sola consegna non garantisce sempre la prelazione nel concorso: vanno verificate permanenza del possesso, identificazione e formalità. Pagamento mediante escussione del bene del terzo può generare rivalsa o surrogazione; il terzo non è automaticamente obbligato personalmente.

Esempio pratico

Per un pegno a garanzia di 20.000 euro il finanziatore conserva il bene e produce una scrittura con data certa che identifica credito e oggetto; senza questa documentazione non può presumere la preferenza sugli altri creditori.

Giurisprudenza

  • Pagamento sul bene del terzo e surrogazione

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18368, 2024, Rv. 671940-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Quando l’escussione del bene vincolato dal terzo soddisfa il creditore, il pagamento del debito altrui può fondare rivalsa o surrogazione legale in favore del terzo datore di pegno.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Soglia espressa in lire mantenuta nel testo documentale; nessun nuovo importo editoriale in euro introdotto.

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