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Codice civile

Art. 2788 c.c. — Prelazione per il credito degli interessi 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione II - Del pegno dei beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La prelazione del pegno copre anche gli interessi dell’anno corrente alla data del pignoramento o, se manca, del precetto. Gli interessi successivi sono protetti soltanto entro la misura legale e fino alla vendita.

Occorre distinguere le annualità e individuare l’evento temporale rilevante nella procedura applicabile. L’interesse dell’anno corrente resta soggetto al titolo e al tasso validamente dovuto; per il periodo successivo opera il limite legale della prelazione.

La norma definisce quanto è garantito, non estingue l’eventuale credito per interessi esclusi dalla garanzia. Non vanno importati il biennio anteriore proprio dell’ipoteca o il regime dei privilegi senza verificare le disposizioni rispettive. Nelle procedure concorsuali occorre il coordinamento previsto dalla loro legge.

Esempio pratico

Sul ricavato del bene pignorato il creditore separa gli interessi dell’anno corrente da quelli successivi: per questi ultimi chiede prelazione solo entro il tasso legale fino alla vendita, trattando autonomamente l’eventuale eccedenza dovuta.

Giurisprudenza

  • Limiti degli interessi garantiti e fase concorsuale

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 29601, 2025, Rv. 676382-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nel concorso fallimentare il limite degli interessi garantiti alla misura legale rinvia al saggio generale dell’art. 1284, distinguendolo dai tassi speciali del credito e dal rendimento contrattualmente dovuto.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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