Codice civile
Art. 2806 c.c. — Pegno di diritti diversi dai crediti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
Testo dell'articolo
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per vincolare diritti diversi dai crediti occorre la forma richiesta per trasferire quello specifico diritto, ferma la documentazione prevista dall’art. 2787, comma 3. Le leggi speciali restano applicabili.
Bisogna qualificare il diritto prima di scegliere la formalità: partecipazioni sociali e strumenti finanziari non seguono necessariamente il modello del credito ordinario. Titolo, identificazione e pubblicità devono corrispondere alla disciplina pertinente.
Il semplice accordo denominato pegno non rende opponibile qualsiasi diritto. Le quote di s.r.l. richiedono il coordinamento con la pubblicità nel registro delle imprese, senza confonderle con azioni rappresentate da titoli o con un mero credito monetario.
Esempio pratico
Un socio vincola la partecipazione in una s.r.l.: verifica forma dell’atto e iscrizione nel registro delle imprese, invece di limitarsi a notificare un presunto credito alla società.
Giurisprudenza
Quote di s.r.l. e pubblicità del pegno
Corte di cassazione, n. 31051, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce qualifica la partecipazione nella s.r.l. come diritto diverso da un mero credito e collega la costituzione del pegno alla formalità nel registro delle imprese prevista dal regime della partecipazione.
Fonte →
Note
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