Codice civile
Art. 2825 c.c. — Ipoteca su beni indivisi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria
Testo dell'articolo
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purche' l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento pero' non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, ne' l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero' del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione e' stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’ipoteca sulla quota di un condividente segue i beni che gli vengono assegnati nella divisione. Se riceve beni diversi, il trasferimento della garanzia richiede nuova iscrizione tempestiva, nei limiti di valore e con il grado previsti.
La nuova iscrizione deve avvenire entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione. Si devono ricostruire valore del bene precedente, beni assegnati e ipoteche concorrenti; conguagli e somme sostitutive seguono le regole del comma 3.
Il trasferimento non pregiudica le ipoteche contro tutti i partecipanti né quella legale per conguagli. Per le somme, la liberazione del debitore dopo notifica e decorso di trenta giorni senza opposizione va verificata separatamente.
Esempio pratico
Il comproprietario ipoteca una quota ma riceve un diverso immobile nella divisione: il creditore controlla la trascrizione e iscrive tempestivamente la garanzia trasferita con l’indicazione del valore.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.