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Art. 2825-bis c.c. — Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’ipoteca a garanzia del finanziamento edilizio può prevalere sulla precedente trascrizione del preliminare entro la quota di debito che il promissario acquirente ha assunto. La norma coordina finanziamento dell’intervento e tutela dell’acquirente.

Occorrono finanziamento pertinente alla disciplina richiamata, edificio o complesso considerato e accollo della specifica quota mediante preliminare o atto successivo. L’accollo successivo deve essere annotato a margine della trascrizione.

Non è una preferenza illimitata di ogni banca su ogni preliminare. Importo accollato e eventuale adeguamento delimitano l’eccezione; i diritti dell’acquirente per mancata esecuzione seguono anche l’art. 2775-bis.

Esempio pratico

L’acquirente si accolla una quota del finanziamento di costruzione: si verifica la priorità della garanzia bancaria solo entro quella quota e l’annotazione dell’accollo successivo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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