Codice civile
Art. 2827 c.c. — Luogo dell'iscrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’iscrizione dell’ipoteca deve essere presa nell’ufficio dei registri immobiliari competente per il luogo dell’immobile. Il criterio è territoriale e riguarda la pubblicità del bene.
Si devono individuare ubicazione e ufficio competente; per beni collocati in circoscrizioni diverse sono necessarie le formalità pertinenti a ciascuna. I sistemi speciali di pubblicità vanno verificati autonomamente.
Residenza del debitore, sede della banca o luogo della stipula non sostituiscono il criterio dell’immobile. L’invio telematico della domanda non elimina la competenza del registro in cui deve risultare la garanzia.
Esempio pratico
Il debitore vive a Milano ma l’immobile è in un’altra circoscrizione: il richiedente individua l’ufficio del bene, indipendentemente dal luogo di stipula del mutuo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.