Codice civile
Art. 2834 c.c. — Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nel trascrivere alienazione o divisione il conservatore iscrive d’ufficio l’ipoteca legale dell’alienante o del condividente, salvo prova formalmente idonea dell’adempimento o rinuncia alla garanzia.
L’esclusione richiede atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Occorre verificare obblighi derivanti dall’atto e beneficiario.
Una dichiarazione informale di pagamento non sostituisce le formalità della norma. L’iscrizione d’ufficio non estende l’ipoteca a qualsiasi credito estraneo all’alienazione o ai conguagli; la rinuncia alla garanzia non equivale necessariamente a rinuncia al credito.
Esempio pratico
Il venditore rinuncia all’ipoteca legale nell’atto pubblico pur concedendo pagamento differito: il conservatore verifica la rinuncia idonea, senza considerare estinto il prezzo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.