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Codice civile

Art. 2834 c.c. — Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nel trascrivere alienazione o divisione il conservatore iscrive d’ufficio l’ipoteca legale dell’alienante o del condividente, salvo prova formalmente idonea dell’adempimento o rinuncia alla garanzia.

L’esclusione richiede atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Occorre verificare obblighi derivanti dall’atto e beneficiario.

Una dichiarazione informale di pagamento non sostituisce le formalità della norma. L’iscrizione d’ufficio non estende l’ipoteca a qualsiasi credito estraneo all’alienazione o ai conguagli; la rinuncia alla garanzia non equivale necessariamente a rinuncia al credito.

Esempio pratico

Il venditore rinuncia all’ipoteca legale nell’atto pubblico pur concedendo pagamento differito: il conservatore verifica la rinuncia idonea, senza considerare estinto il prezzo.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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