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Codice civile

Art. 2835 c.c. — Iscrizione in base a scrittura privata 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per iscrivere un’ipoteca concessa con scrittura privata serve una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Il documento originale, oppure la copia qualificata prevista dalla norma, resta depositato nell’ufficio.

Si verifica chi ha concesso la garanzia, l’autenticità della firma e la provenienza della copia quando il documento è in archivio pubblico o negli atti notarili.

La forma scritta valida fra le parti e la documentazione necessaria all’iscrizione sono requisiti diversi. Una fotocopia ordinaria o il semplice riconoscimento informale non sostituisce automaticamente il titolo richiesto; restano le modalità speciali di presentazione applicabili.

Esempio pratico

Le parti hanno una scrittura di concessione firmata: prima dell’iscrizione il richiedente ottiene l’autenticazione o l’accertamento giudiziale della sottoscrizione pertinente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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