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Codice civile

Art. 2844 c.c. — Azioni e notificazioni 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non e' stata fatta elezione di domicilio o se e' morta la persona ovvero e' cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e' stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le azioni e notificazioni relative alle iscrizioni possono seguire l’elezione di domicilio del creditore nelle forme descritte. Se manca o cessa il riferimento previsto, la norma contempla il ricorso all’ufficio dell’iscrizione.

Si verifica ultima elezione e natura dell’atto. Per la domanda del debitore di riduzione o cancellazione, il creditore deve essere citato secondo le regole processuali ordinarie.

Il domicilio dei registri non sostituisce sempre qualsiasi notificazione processuale. Le modalità speciali devono essere coordinate con la procedura vigente e con eventuali aggiornamenti annotati; non è legittimo scegliere un indirizzo noto come cessato senza verificare la norma.

Esempio pratico

Il debitore promuove una causa per cancellazione: verifica la citazione ordinaria richiesta dal comma finale, senza presumere sufficiente il solo recapito registrale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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