Codice civile
Art. 2843 c.c. — Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche' per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Cessione, surrogazione e altri atti che trasferiscono o vincolano l’ipoteca devono essere annotati. La formalità rende efficace la vicenda ipotecaria secondo la norma e identifica i titolari dei diritti rilevanti per cancellazioni e notifiche.
Occorrono titolo idoneo e annotazione a margine dell’iscrizione. Per scritture private e atti esteri si applicano gli artt. 2835 e 2837; vanno distinti trasferimento del credito e pubblicità della garanzia.
Nel riparto il cessionario non può ignorare l’annotazione richiesta, come precisa la fonte ufficiale per cessione anteriore al pignoramento. Restano eccezioni speciali, fra cui art. 2831. Il riferimento testuale alla dote è storico e non autorizza nuove costituzioni vietate.
Esempio pratico
Un credito ipotecario è ceduto prima del pignoramento: il cessionario documenta la cessione e cura l’annotazione prima di invocare la prelazione nel riparto.
Giurisprudenza
Cessione anteriore al pignoramento e annotazione
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 1027, 2025, Rv. 673654-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel riparto dell’espropriazione, se la cessione del credito precede il pignoramento, il nuovo titolare deve disporre dell’annotazione richiesta per far valere la prelazione ipotecaria.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Il riferimento alla dote è storico, coordinato con il divieto di nuove costituzioni dell’art. 166-bis. Cessione del credito distinta dall’annotazione della garanzia.