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Codice civile

Art. 2845 c.c. — Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'iscrizione e' presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome e' annotato in margine all'iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorita' giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non e' stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorita' giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalita' prescritte nel comma precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per obbligazioni all’ordine o al portatore, azioni e notificazioni seguono destinatari e pubblicità specifici. Per i titoli al portatore rileva il rappresentante annotato o, se manca, un curatore nominato dal giudice.

Si controlla tipo di titolo, iscrizione, eventuale annotazione del possessore successivo e rappresentanza degli obbligazionisti. La norma prevede anche registro delle imprese e pubblicazione per estratto nei casi indicati.

Il passaggio del titolo non equivale sempre all’aggiornamento del destinatario registrale. Le formalità non vanno sostituite con una comunicazione indistinta ai portatori, né la disciplina ordinaria del domicilio cancella il regime speciale.

Esempio pratico

Manca il rappresentante di obbligazionisti al portatore garantiti da ipoteca: si verifica la nomina del curatore e la pubblicità richiesta prima di procedere con la notificazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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