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Codice civile

Art. 2846 c.c. — Spese d'iscrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e' patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le spese di iscrizione sono a carico del debitore salvo patto contrario, ma vengono anticipate da chi richiede la formalità. La norma distingue anticipo del costo e soggetto che ne sopporta l’onere finale.

Si devono documentare spesa, necessità dell’iscrizione e accordi sul riparto dell’onere. La garanzia degli accessori richiede il coordinamento con l’art. 2855.

Non è una facoltà di sommare automaticamente ogni costo al precetto. Il precedente selezionato distingue le spese dell’ipoteca giudiziale da quelle già liquidate processualmente e ne delimita il recupero in esecuzione.

Esempio pratico

Il creditore anticipa il costo dell’iscrizione: conserva la ricevuta e verifica titolo del rimborso e relativa collocazione, senza inserirlo indiscriminatamente nel precetto.

Giurisprudenza

  • Recupero delle spese d’ipoteca giudiziale

    Corte di cassazione, n. 12410, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce distingue le spese d’iscrizione dalle spese processuali già liquidabili nel precetto e ne collega il recupero all’esecuzione utilmente promossa, con la garanzia prevista dall’art. 2855.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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