Codice civile
Art. 2846 c.c. — Spese d'iscrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e' patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le spese di iscrizione sono a carico del debitore salvo patto contrario, ma vengono anticipate da chi richiede la formalità. La norma distingue anticipo del costo e soggetto che ne sopporta l’onere finale.
Si devono documentare spesa, necessità dell’iscrizione e accordi sul riparto dell’onere. La garanzia degli accessori richiede il coordinamento con l’art. 2855.
Non è una facoltà di sommare automaticamente ogni costo al precetto. Il precedente selezionato distingue le spese dell’ipoteca giudiziale da quelle già liquidate processualmente e ne delimita il recupero in esecuzione.
Esempio pratico
Il creditore anticipa il costo dell’iscrizione: conserva la ricevuta e verifica titolo del rimborso e relativa collocazione, senza inserirlo indiscriminatamente nel precetto.
Giurisprudenza
Recupero delle spese d’ipoteca giudiziale
Corte di cassazione, n. 12410, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue le spese d’iscrizione dalle spese processuali già liquidabili nel precetto e ne collega il recupero all’esecuzione utilmente promossa, con la garanzia prevista dall’art. 2855.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.