Codice civile
Art. 2847 c.c. — Durata dell'efficacia dell'iscrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione V - Dell’iscrizione delle ipoteche
Testo dell'articolo
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’iscrizione conserva efficacia per venti anni; deve essere rinnovata prima della scadenza per mantenere continuità e grado. Il termine riguarda la pubblicità della garanzia, non automaticamente la durata del credito.
Occorre controllare data iniziale, scadenza e tempestività della rinnovazione. Nelle procedure si verifica il momento rilevante secondo il regime applicabile, distinguendo esecuzione individuale e fattispecie fallimentare della fonte ufficiale.
Una domanda di pagamento non vale come ordinaria rinnovazione. Restano le regole speciali di estinzione e cancellazione delle ipoteche per finanziamenti contemplate dal TUB; la mancata rinnovazione può consentire soltanto una nuova iscrizione con nuovo grado.
Esempio pratico
Prima della scadenza ventennale il creditore presenta la rinnovazione; se lascia decorrere il termine, verifica la possibilità di una nuova iscrizione e i diritti nel frattempo acquistati dai terzi.
Giurisprudenza
Ventennio e momento della verifica
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 26591, 2024, Rv. 672754-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Per l’insinuazione nel fallimento descritto dalla fonte, l’iscrizione deve essere efficace alla domanda; nell’esecuzione individuale rileva invece la vendita forzata.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rinnovazione e nuova iscrizione distinte da prescrizione del credito. Nota storica DL 7/2007 conservata nella fonte e coordinata con il regime speciale dell’art. 40-bis TUB. Voce 23909/2023 non pertinente esclusa.