Codice civile
Art. 2859 c.c. — Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
Testo dell'articolo
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore e' posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, puo' opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresi' che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette pero' non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo acquirente può opporre determinate eccezioni del debitore se la domanda di condanna è successiva alla trascrizione del suo acquisto e non ha partecipato al giudizio. La norma limita gli effetti pregiudizievoli dell’inerzia processuale altrui.
Occorre confrontare trascrizione e proposizione della domanda e verificare mancata partecipazione e contenuto dell’eccezione. Sono comprese anche le difese sorte dopo la condanna nei termini della norma.
Le eccezioni non sospendono i termini della liberazione ipotecaria. Non ogni terzo può ignorare qualsiasi giudicato; devono sussistere le condizioni previste e si distinguono opposizione esecutiva e procedura di liberazione.
Esempio pratico
Il terzo ha trascritto prima della domanda monitoria contro il venditore: valuta l’eccezione non sollevata da quest’ultimo, senza lasciare decorrere i termini dell’eventuale liberazione.
Giurisprudenza
Eccezioni del terzo e anteriorità della trascrizione
Corte di cassazione, n. 9396, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il terzo che abbia trascritto prima della domanda contro il debitore e non abbia partecipato al relativo giudizio può far valere le eccezioni previste dal codice senza un ulteriore requisito generale di buona fede.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.