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Codice civile

Art. 286 c.c. — Legittimazione domandata dall'ascendente 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La domanda di legittimazione presentata dall’ascendente dopo la morte del genitore non è più un rimedio vigente. Per i rapporti attuali occorre individuare il riconoscimento o l’azione di filiazione appropriata e il soggetto che la legge autorizza a proporla.

Esempio pratico

Dopo la morte del padre, il nonno vuole intervenire sullo stato del nipote. Il suo legame familiare non gli attribuisce automaticamente la vecchia facoltà dell’articolo 286.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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