Codice civile
Art. 286 c.c. — Legittimazione domandata dall'ascendente
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La domanda di legittimazione presentata dall’ascendente dopo la morte del genitore non è più un rimedio vigente. Per i rapporti attuali occorre individuare il riconoscimento o l’azione di filiazione appropriata e il soggetto che la legge autorizza a proporla.
Esempio pratico
Dopo la morte del padre, il nonno vuole intervenire sullo stato del nipote. Il suo legame familiare non gli attribuisce automaticamente la vecchia facoltà dell’articolo 286.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.