Codice civile
Art. 2867 c.c. — Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
Testo dell'articolo
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, e' debitore, in dipendenza dell'acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi puo' obbligarlo al pagamento.
Se il debito del terzo non e' attualmente esigibile, o e' minore o diverso da cio' che e' dovuto ai detti creditori, questi, purche' di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, cio' che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non puo' evitar di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile e' liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il prezzo ancora dovuto dal terzo acquirente può essere destinato direttamente ai creditori ipotecari nelle condizioni indicate. Dopo il pagamento conforme alla norma, il bene viene liberato e il terzo può ottenere la cancellazione.
Un singolo creditore può agire se la somma è esigibile e sufficiente a soddisfare tutti gli iscritti. Negli altri casi serve l’accordo comune e si rispettano modi e termini del debito dell’acquirente.
Il terzo non evita questo pagamento con il rilascio. Non è automaticamente debitore personale del finanziamento: rileva la specifica obbligazione di prezzo, con i suoi limiti e difese.
Esempio pratico
Il prezzo residuo esigibile copre tutti i creditori iscritti: questi verificano il pagamento diretto e il terzo chiede la liberazione e cancellazione delle garanzie.
Giurisprudenza
Azione del creditore sul prezzo ancora dovuto
Corte di cassazione, n. 1946, 1976 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue l’azione speciale sul prezzo dell’acquisto ancora dovuto dalla comune azione surrogatoria, collegandola alle condizioni del credito per cui si procede.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.