Codice civile
Art. 2868 c.c. — Beneficio di escussione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
Testo dell'articolo
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo datore d’ipoteca non gode automaticamente della preventiva escussione del debitore. Il beneficio deve essere stato convenuto; altrimenti il creditore può agire sul bene garantito secondo la procedura pertinente.
Si esaminano atto di garanzia e patto di escussione, distinguendo obbligo personale e esposizione del bene. Titolo e atti esecutivi devono individuare correttamente il terzo e l’oggetto.
Essere terzo non impedisce l’esproprio, ma non autorizza a colpire altri beni del datore come se fosse debitore personale. Un patto valido di preventiva escussione va rispettato nei suoi limiti.
Esempio pratico
Il terzo garantisce con la propria casa senza beneficio pattuito: il creditore può escuterla, pur non potendo esigere automaticamente da lui il debito su tutto il patrimonio.
Giurisprudenza
Terzo datore e obbligazione personale
Corte di cassazione, n. 7249, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il terzo datore espone il bene alla garanzia senza divenire per questo debitore personale. La procedura esecutiva deve rispettare le formalità verso debitore e proprietario previste per l’espropriazione contro terzi.
Fonte →
Note
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